Ultima modifica: 29 Luglio 2015

INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI

Art. 15, c. 1, 2

 Incarichi retribuiti conferiti per la sostituzione dei dipendenti: Contratti Personale ATA e Personale docente

  1. Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

  2. Incarichi autorizzati

  3. Incarichi conferiti a soggetti privati

In ottemperanza al comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, si rende noto che tutti i dati relativi ad eventuali altre collaborazioni in corso d’anno sono pubblicati all’Anagrafe delle Prestazioni per le PA come previsto dalla normativa vigente.

Riferimento normativo

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.


 

1- Incarichi conferiti

xxxxxxxxxxxxxxxx ____________________________________________________________________________________________________

2 – Incarichi autorizzati

Il Dirigente ha autorizzato i seguenti incarichi ai propri dipendenti:

Dipendente Oggetto dell’incarico Durata dell’incarico Compenso Presunto