Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
Dirigenza e Direzione Dirigente Scolastico: Collaboratori del Dirigente: Direttore SGA: Recapiti telefonici della sede in via del Commercio 1 Telefono e centralino 1 Centralino 2 Ufficio Didattica 3 Ufficio Personale Docente 4 DSGA 5 Ufficio Personale ATA Funzionamento degli Uffici di via del Commercio 1 xxxxxxx dal lunedì al venerdì xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Apertura al »