Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 1 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
La modalità di affidamento dei Servizi e Forniture in Economia avviene, come stabilito dal Regolamento per gli acquisti, con: – affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento come previsto dall’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs.vo 163/2006 e dell’art.4 comma 2 lettera “m” del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 “Decreto »