Ultima modifica: 29 Luglio 2015

Liste di attesa

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Riferimenti Normativi


Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

29 Luglio 15 Documento Trasparenza

LISTE D’ATTESA

LISTE D’ATTESA PER LE ISCRIZIONI Alla Scuola Primaria: in caso di numero eccessivo di domande verrà predisposta una graduatoria in base ai Criteri per ammissione degli alunni alle scuole stabiliti dal Consiglio di Circolo e contenuti nel POF. La graduatoria verrà pubblicata (nel sito nella sezione “Albo Online” e nella sezione “Iscrizioni”, e nell’atrio della sede)    »