Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
CIG ZFA351ADB84 Determina affidamento diretto-signed
CIG Z39352CFDE – ZAF352D04C determina a contrarre e contestuale affidamento diretto-signed
CIG Z36351B996 determina a contrarre e contestuale affidamento diretto-signed
determina a contrarre e affidamento diretto – CIG Z5C3502321-signed
determina a contrarre e affidamento diretto – CIG ZEC34DC2D5-signed
determina a contrarre e affidamento diretto – CIG Z1534BA38D-signed
determina a contrarre e affidamento diretto – CIG Z5534BD332-signed
determina a contrarre e affidamento diretto – CIG Z3C34A4C1D-signed
determina a contrarre e affidamento diretto – CIG ZF434A313B-signed
determina a contrarre e affidamento diretto – CIG Z00349ED81-signed