Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
determina a contrarre e contestuale affidamento direttoZ2D3154C44-signed
DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA-signed
determina a contrarre e affidamento diretto CIG Z6A30D6A3C-signed
CIG ZED30D3C2A DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAEMNTO DIRETTO RIPARAZIONE TENDAGGI-signed
CIG ZE730CF2F9 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO D.P.I.-signed
determina a contrarre e affidamento diretto – CIG Z9730C8917-signed
determina a contrarre e affidamento diretto-signed
determina di affidamento diretto CIG Z5C30B2EC5-signed
Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto-signed
Determina a contrarre e affidamento diretto fornitura volumi-signed