Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
FIRMATO_determina affidamento diretto – CIG ZCA2F3B1CA
FIRMATO_determina affidamento diretto – riparazione VIDEOPROIETTORE CIG. Z982EF864F
FIRMATO_determina di affidamento diretto – CIG ZC42EE3EED – spostamento LIM
FIRMATO_DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z922EE3F2D
FIRMATO_determina affidamento diretto – CIG ZDB2ED0097
FIRMATO_determina affidamento diretto – CIG Z332EC628E
FIRMATO_determina di affidamento diretto – CIG Z0B2E995D6 GSUITE ENTERPRISE
FIRMATO_determina di affidamento diretto – CIG Z512E9C61E
determina affidamento diretto CIG ZBB2E18E2B SERVIZI ASSICURATIVI
determina a contrarre e affidamento diretto – CIG ZD92E59DB5