Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
determina a contrarre e affidamento diretto – CIG ZD92E59DB5
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZBA2E48D9B-2
determina di affidamento diretto – CIG ZA62E41485
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z9E2E2C30B
determina di affidamento diretto CIG Z152E1DDF2
determina – CIG .ZBB2E18E2B-signed
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z472E0596E-signed
determina di affidamento diretto – CIG ZE6201E51 – spostamento LIM-signed
DIARIO determina affidamento diretto-signed
determina a contrarre contestuale affidamento diretto-signed