Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
DETERMINA VIGILANZA
RETTIFICA LETTERA DI INVITO-signed
DETERMINA INDAGINE DI MERCATO MUSEO EGIZIO-signed
Lettera invito gara sett_avviamento_sciALBO-signed Allegato B CAPITOLATO TECNICO -signed Allegato A domanda_partecipazione 2018 Allegato B CAPITOLATO TECNICO Allegato C – OFFERTA TECNICA Allegato D – OFFERTA ECONOMICA
FIRMATO_AVVISO SELEZIONE ESPERTI PROGETTO PEZ 17-18 ALLEGATO A – candidatura
FIRMATO_Avviso manifestazione di interesse Allegato A1
FIRMATO_DETERMINA SETTIMANA AVVIAMENTO SCI
FIRMATO_DETERMINA ACQUISTO SOFTWARE ARGO
FIRMATO_determina indagine di mercato
FIRMATO_DETERMINA Prot.3719A5 del 05.09.2017 ACQUISTO REGISTRI