Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
timbro_determina di affidamento diretto – CIG Z963661A10-signed
timbro_CIG Z1736401D5 Determina stipula trattativa diretta- digitalizzazione amministrativa-signed
timbro_CIG ZD5365B177 determina a contrarre e affidamento diretto-signed
timbro_CIG Z1736401D5 Determina a contrarre digitalizzazione amministrativa-signed
timbro_Determina a contrarre schermi interattivi-signed
timbro_CIG Z92362A1A9 determina a contrarre e contestuale affidamento diretto-signed
timbro_CIG Z59361E6B7 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto-signed
TIMBRO~1
timbro_CIG Z703611E09 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO-signed
timbro_Determina a contrarre targhe pubblicitarie-signed