Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Recapito telefonico della sede in via del Commercio 1 Il cittadino può inviare comunicazioni via mail all’istituzione scolastica utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC). La casella di posta elettronica certificata istituzionale è la seguente: I messaggi di Posta Elettronica Certificata hanno lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno »